Cass. civile del 1992 numero 5421 (07/05/1992)


Con il contratto disciplinato dall'art. 1839 Codice civile (cassette di sicurezza), che assume le caratteristiche di un contratto consensuale simile alla locazione di cose e alla locatio operis, la banca (verso il corrispettivo di un canone) assume le obbligazioni tipiche di concedere in uso dei locali idonei all'espletamento del servizio, di provvedere alla custodia dei locali medesimi e di tutelare l’integrità delle cassette; l'oggetto del contratto va ravvisato non nella custodia, né nella garanzia delle cose contenute nelle cassette (la cui presenza é meramente eventuale), bensì nella sicurezza degli stessi locali dell'azienda di credito in cui le cassette sono situate; ne consegue che le prestazioni della banca dedotte in contratto consistono essenzialmente in un facere avente come esclusivo termine di riferimento i locali in questione (e non giá il contenuto delle cassette, non essendosi la banca obbligata a rispondere direttamente del contenuto delle cassette né a garantirne la restituzione) e che le modalità di esecuzione del facere debbono corrispondere alla professionalità del bonus argentarius, richiedente un massimo grado di diligenza nella predisposizione dei mezzi idonei rispetto agli eventi pregiudizievoli comunque prevedibili. La clausola n. 2 delle NUB per il servizio delle cassette di sicurezza del 1976, richiamata nei singoli contratti, avente ad oggetto l'impegno del cliente a non conservare nella cassetta cose di valore complessivo superiore a quello convenuto, non integra l'oggetto del contratto introducendo un ulteriore obbligo del cliente, oltre quello primario di corrispondere il canone, ma ha l'unica funzione di limitare la responsabilità della banca; detta pattuizione, pertanto, mentre mantiene la sua validità, quale espressione di autonomia contrattuale non contraria a norme imperative, in ipotesi di colpa lieve, per il caso di dolo o colpa grave non solo contrasta con il principio di ordine pubblico interno insito nella norma dell'art. 1229 Codice civile, ma é anche inconciliabile con la funzione che il legislatore ha inteso assegnare alle cassette di sicurezza, in virtù della professionalità bancaria, cui deve connettersi un servizio caratterizzato dal massimo di sicurezza ipotizzabile contro eventi dannosi, umani e naturali, prevedibili. Sia l'art. 1839 Codice civile che l'art. 3 delle NUB per il servizio delle cassette di sicurezza del 1976 delineano una presunzione di responsabilità della banca dalla quale essa può liberarsi solo dimostrando il fortuito, che comunque non può individuarsi nel furto in quanto tale, atteso che trattasi di situazione prevedibile; pertanto, non grava sull'utente l'onere di dimostrare l'inadeguatezza delle difese esistenti, dovendo egli limitarsi alla dimostrazione del danno subito e della sua entità, ma grava sulla banca l'onere di provare il caso fortuito.

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