Cass. civile del 1992 numero 12302 (17/11/1992)


Il principio che non é configurabile la simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, in considerazione delle particolari e inderogabili formalità che presiedono alla sua organizzazione, non trova deroga con riguardo alla disposizione di cui all'art. 2332, Codice civile (cui rinvia l'art. 2519, Codice civile in tema di società cooperative), nel testo modificato dall'art. 3 del DPR 29-12-1969, n. 1127 emanato in attuazione della direttiva CEE n. 68/151 di armonizzazione della disciplina societaria, atteso che tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente, alla stregua della direttiva stessa, la quale esclude, al di fuori dei casi elencati, l'assoggettamento delle società ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa e annullabilità (art. secondo).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1992 numero 12302 (17/11/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti