Cass. civile del 1992 numero 12052 (09/11/1992)


Il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato si distingue dal contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa in quanto mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza di un rischio d'impresa, il secondo implica un effettivo vincolo di subordinazione, piú ampio del generico potere dell'associante d'impartire direttive ed istruzioni al cointeressato dell'impresa; per l'associazione in partecipazione con apporto della sola attività lavorativa non trova applicazione il principio della retribuzione sufficiente sancito dall'art. 36 Costituzione con esclusivo riguardo al lavoro subordinato.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1992 numero 12052 (09/11/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti