Cass. civile del 1991 numero 9350 (03/09/1991)


In assenza di un divieto della legge, è ammissibile con riguardo all'autonomia negoziale la submediazione, cioè un rapporto di mediazione corrente tra il mediatore giá incaricato ed un terzo, cui sia deferito dal primo l'incarico afferente alla conclusione dell'affare a lui affidato da altri soggetti. In tal caso, mentre alla parte che in origine abbia dato incarico al mediatore spetta - in applicazione analogica dell'art. 1595 Codice civile - la facoltà di agire per la tutela dei suoi diritti anche nei confronti del submediatore, l'obbligo di corrispondere la provvigione al submediatore resta a carico del solo mediatore, che direttamente gli ha conferito l'incarico, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 1758 Codice civile che riguarda l'ipotesi di più mediatori incaricati dalla medesima parte.

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