Cass. civile del 1990 numero 882 (08/02/1990)


Poiché‚ i campeggi turistici organizzati vanno inclusi tra gli stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi, al deposito di cose all'interno di essi e quindi anche al deposito di veicoli e roulotte - prima delle modifiche introdotte dall'art. 3 della legge 10-6-1978, n. 316 di esecuzione della Convenzione di Parigi del 17-12-1962 che esclude operatività della disciplina del deposito alberghiero per i veicoli e le cose in esse lasciate - si applicano le norme sul deposito in albergo dato che per i campeggi si verifica una situazione analoga a quella che si instaura fra cliente ed albergatore, tanto con riguardo all'esigenza di tutelare l'utente del campeggio per le cose che abbia necessitá di introdurre nel suo recinto e nei suoi locali quanto in relazione all’opportunità di limitare la responsabilità del gestore del campeggio in considerazione del carattere peculiare e sussidiario della sua attività di custode, con la conseguenza che tale responsabilità del gestore del campeggio cessa con l'estinzione, per scadenza del termine, del rapporto, cui quello di custodia accede. (Nella specie, la Suprema Corte, in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità per danni del gestore di un campeggio turistico per il furto avvenuto su cose esistenti all'interno di una roulotte, lasciata all'interno del campeggio dopo la scadenza del termine per l'utilizzazione dello spazio e nonostante che il proprietario del mezzo fosse stato invitato a ritirarlo).

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