Cass. civile del 1990 numero 6559 (27/06/1990)


Nell'ambito dell'istituto dell’impresa familiare di cui all'art. 230- bis Codice civile, caratterizzato dall'assenza di un vincolo societario e dalla insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i familiari e la persona del capo (quale riconosciuto dei partecipanti in forza della sua anzianità e/o del suo maggiore apporto all'impresa stessa), vanno distinti un aspetto interno, costituito dal rapporto associativo del gruppo familiare quanto alla regolamentazione dei vantaggi economici di ciascun componente, ed un aspetto esterno, nel quale ha rilevanza la figura del familiare - imprenditore, effettivo gestore dell'impresa, che assume in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi e risponde illimitatamente e solidalmente con i suoi beni personali, diversi da quelli comuni e indivisi dell'intero gruppo, anche' essi oggetto della generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 Codice civile. Ne consegue che il fallimento di detto imprenditore non si estende automaticamente al semplice partecipante all'impresa familiare.

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