Cass. civile del 1989 numero 4058 (11/10/1989)


Con riguardo a clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte avente diritto ad avvalersi della stessa, che può estrinsecarsi sia in un comportamento negativo (mancata comunicazione all'altra parte, subito dopo il verificarsi dell'inadempimento, della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva), che positivo (accettazione di un adempimento parziale, rispetto a quello previsto nella clausola), non comporta il venir meno operatività della detta clausola, né costituisce, di per sé, prova della sua rinunzia tacita, ove risulti determinata non dalla effettiva intenzione di non piú avvalersi della clausola ma da altri motivi, ovvero se la parte stessa, contestualmente alla manifestazione di tolleranza abbia fatto presente all'altra l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento.

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