Cass. civile del 1989 numero 3851 (05/09/1989)


In tema di preliminare di vendita immobiliare, la rinunzia delle parti ad avvalersi degli effetti di una condizione risolutiva del contratto non richiede la forma scritta, sia perché detta forma è necessaria solo quando il diritto immobiliare costituisca l' oggetto diretto e immediato della rinuncia, sia perché l' accordo delle parti in ordine alla rinuncia non modifica alcuno degli elementi essenziali del contratto.

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