Cass. civile del 1989 numero 3565 (31/07/1989)


Il divieto di cessione dei diritti di uso e di abitazione, sancita dall'art. 1024, Codice civile, non é di ordine pubblico e pertanto può essere oggetto di deroga ove espressamente convenuta tra il proprietario (costituente) e l'usuario, senza che la stessa possa desumersi, implicitamente, per il solo fatto che quest' ultimo, violando la norma, ceda il suo diritto a terzi

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