Cass. civile del 1988 numero 6853 (16/12/1988)


Il contratto di cessione dei beni ai sensi dell'art. 1977, codice civile, il quale importa la perdita, da parte del debitore cedente, del potere di disporre dei beni ceduti (art. 1980, codice civile) ed il passaggio dei poteri di amministrazione di tali beni ai cessionari (art. 1978, codice civile), si configura, nei rapporti interni tra cedente e cessionari, come un mandato irrevocabile conferito anche nell'interesse dei mandatari e, nei rapporti esterni, come potere di rappresentanza sostanziale e processuale spettante ai cessionari nei confronti del cedente. Ne consegue il diritto dei cessionari di chiedere al giudice dell'esecuzione e di ottenere la consegna del residuo della somma ricavata dalla vendita forzata di uno dei beni ceduti ed assoggettato all'esecuzione da altri creditori, anteriori alla cessione e non partecipanti alla medesima (art. 1980, secondo comma, cit.), al fine di destinarlo alla ripartizione in soddisfacimento delle loro ragioni (salvo l'obbligo del rendiconto ex art. 1983, codice civile).

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