Cass. civile del 1988 numero 5962 (03/11/1988)


Nell'indagine diretta ad individuare il carattere preliminare o definitivo di un contratto di vendita occorre ricercare l'effettiva volontá dei contraenti per accertare se essa sia stata rivolta direttamente al trasferimento della proprietà ovvero a dare vita ad un rapporto obbligatorio che impegna ad una ulteriore manifestazione di volontá che opera l'effetto traslativo, tenendo presente che al predetto fine non sono decisive, anche se non irrilevanti, le espressioni letterali usate dalle parti, né la previsione della riproduzione in atto pubblico della scrittura privata che può essere stata considerata in funzione della trascrizione e non del trasferimento, e neppure, d'altra parte, la stessa tradizione del bene e il pagamento del prezzo, quando vi sia ragione di ritenere che con essi non si esauriscano le rispettive controprestazioni, ma si realizzi soltanto l'esecuzione anticipata di una futura vendita. Il suddetto accertamento, pur vertendo su una quaestio facti, é censurabile in sede di legittimità, soltanto se non adeguatamente motivato o non ispirato a corretti criteri di ermeneutica contrattuale. (Nella specie i giudici del merito - la cui decisione é stata confermata dalla Corte suprema - avevano tratto elementi di convincimento circa la natura preliminare del contratto de quo, in particolare dalla circostanza che esso aveva ad oggetto un bene dotale, il cui trasferimento non poteva avvenire se non in forza del decreto autorizzato dal competente tribunale, al momento non ancora emanato).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1988 numero 5962 (03/11/1988)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti