Cass. civile del 1988 numero 2369 (09/03/1988)


Nell'ipotesi di evizione totale della cosa, la circostanza che l'acquirente evitto sarebbe stato in grado di conoscere, mediante l'esame dei registri immobiliari, l'esistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli non esclude la responsabilità del venditore quanto al ristoro del danno all'acquirente nei limiti del cosiddetto interesse negativo e non rileva neppure ai fini dell'esclusione del diritto al risarcimento del danno da lucro cessante (rappresentato dalla differenza tra il valore della cosa al momento del contratto ed il maggior valore della medesima al momento dell'evizione) allorché‚ siano accertati il dolo o la colpa dell'alienante e, in particolare, ove questi abbia espressamente garantito la libertà del bene venduto.

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