Cass. civile del 1988 numero 1262 (05/02/1988)


L' art. 123 secondo comma cod. civ., il quale nega l' azione di simulazione del matrimonio quando sia decorso un anno dalla celebrazione, ovvero si sia verificata la convivenza dei coniugi, detta due norme autonome e distinte, in quanto la prima attiene all' apposizione di un limite temporale all' esercizio dell' impugnazione, mentre la seconda assegna rilevanza alla costituzione del consorzio coniugale, ancorché in pendenza di quel termine, quale fatto di per sé idoneo a superare od elidere il pregresso accordo simulatorio (nella specie, con riguardo alla pronuncia della corte d' appello, che aveva negato la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario resa dal tribunale ecclesiastico per l' esclusione di un "bonum matrimonii", sul rilievo dell' inosservanza di entrambe dette disposizioni, previa qualificazione delle stesse come norme di ordine pubblico, la corte suprema ha dichiarato l' inammissibilità del ricorso per cassazione, che aveva contestato tale qualificazione solo con riferimento al limite temporale, stante la configurabilità di due diverse ragioni della decisione e la idoneità di quella non censurata a sorreggere la decisione medesima).

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