Cass. civile del 1987 numero 7754 (21/10/1987)


Qualora la deliberazione dell'assemblea, od altro organo collegiale di un'associazione non riconosciuta, sia invalida, come nel caso in cui sia stata adottata con il concorso di un soggetto estraneo (nella specie, delegato di un componente, sfornito del potere di rappresentanza), al medesimo organo deve essere riconosciuto il potere di rimuovere con successiva decisione detta invalida deliberazione, tenendo conto che l'art. 2377, Codice civile, nel prevedere tale possibilità per le società é espressione di una regola generale applicabile anche alle associazioni, e l'esercizio di detto potere, ricollegandosi ad un vizio originario del precedente atto, non trova ostacolo in eventuali diritti acquisiti dagli associati o dai terzi in sede di esecuzione dell'atto stesso (come si verifica invece nella diversa ipotesi della modifica o revoca in senso stretto di una pregressa deliberazione).

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