Cass. civile del 1987 numero 5925 (07/07/1987)


Alle associazioni non riconosciute - le quali, pur prive di personalità giuridica, individuano un autonomo centro di imputazione di interessi, secondo la normativa posta dagli art. 36, 37 e 38, Codice civile, e quindi costituiscono, sotto tale profilo, distinti soggetti a personalità giuridica limitata - non trova applicazione, in via analogica, la speciale disciplina contemplata dall'art. 30, Codice civile e dagli art. da 11 a 21, disp. att., Codice civile per la liquidazione del patrimonio delle persone giuridiche, atteso che tale particolare procedura (per la quale l'art. 16 disp. att. richiama, in quanto applicabili, talune disposizioni dettate dalla legge fallimentare, per la liquidazione coatta amministrativa, tra cui il divieto di azioni esecutive individuali) presuppone un sistema di pubblicità legale, quale il registro delle persone giuridiche, su cui vanno annotate le decisioni del liquidatore e che giustifica la previsione di termini di decadenza per le opposizioni dei creditori con decorrenza dalle annotazioni. Consegue quindi che, ove si proceda alla liquidazione del patrimonio di un'associazione non riconosciuta, la quale non può ritenersi estinta finché‚ sia titolare di rapporti giuridici, non possa farsi applicazione della disciplina suddetta e non sussista, quindi, alcun ostacolo all'esercizio di azioni giudiziali individuali di creditori dell'associazione medesima.

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