Cass. civile del 1987 numero 4333 (11/05/1987)


L’illiceità della causa, sia nell'ipotesi di contrarietà della stessa a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343, Codice civile) sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge (art. 1344, Codice civile), presuppone un comune intento delle parti, attenendo tale illiceitá alla funzione, necessariamente comune, cui é destinato il negozio, ovvero all'intento di eludere una norma imperativa mediante il negozio in frode alla legge, nel quale ha uno speciale rilievo il motivo illecito, che, come di norma, si comunica eccezionalmente al negozio quando esso sia stato il solo determinante e comune alle parti (art. 1345, Codice civile). (Nella specie, i giudici del merito, con statuizione che la suprema corte ha giudicato corretta alla stregua del principio suesposto, avevano escluso illiceitá del patto di prova, rilevando la mancanza del comune intento delle parti di eludere la disciplina del collocamento ed il principio di parità fra soggetti di sesso diverso).

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