Cass. civile del 1987 numero 423 (09/01/1987)


La cosiddetta apparenza di un diritto si ha sia allorché‚ una situazione giuridica in realtà inesistente appare esistente ad un soggetto, il quale la invoca, non a causa di un suo comportamento colposo (c.d. apparenza pura), sia allorché‚ sussista l'ulteriore elemento costituito dal comportamento colposo del soggetto nei cui confronti é invocata l'apparenza che ne determina l'insorgere (c.d. apparenza colposa). Nell'una e nell'altra di tali situazioni è tutelata la posizione del soggetto al quale la situazione giuridica appare, senza sua colpa, esistente poiché‚ nel conflitto di interessi contrapposti, é data prevalenza all'affidamento che egli pone su ciò che gli appare, con la conseguenza che la situazione giuridica apparente - ed in realtà inesistente - é considerata vera e reale nei suoi confronti in tutte le implicazioni e conseguenze che essa può avere.Integra un' ipotesi di cosiddetta apparenza di diritto (colposa) la rappresentanza apparente, ove si ravvisi non solo l'apparente esistenza, in un soggetto, del potere di rappresentare altro soggetto e l'assenza di colpa del terzo al quale il potere di rappresentanza appare, ma anche un comportamento colposo del soggetto apparentemente rappresentato che determina l'insorgere dell'apparenza.

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