Cass. civile del 1987 numero 3559 (05/08/1987)


Mentre la condizione propriamente detta ("condicio facti") è un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l' efficacia di un contratto (condizione sospensiva) o la risoluzione di esso (condizione risolutiva), la condizione impropria ("condicio iuris") consiste in un requisito essenziale o in un presupposto logico di un negozio giuridico, senza il quale questo non esiste, ovvero in un requisito per la sua efficacia. Le "condiciones iuris" della prima specie non hanno alcuna affinità con la condizione vera e propria. Quelle della seconda, invece, consistenti nell' avveramento del requisito richiesto per l' efficacia del negozio, sono perfettamente parificabili alle "condiciones facti" e suscettibili, quindi, non ostandovi limiti legali, di essere pattiziamente regolamentate. (Nel caso di specie, gli effetti di una transazione con un Comune, erano stati subordinati all' approvazione, da parte della Giunta provinciale amministrativa, della relativa delibera della Giunta comunale. La C.S. ha qualificato tale clausola come regolamentazione pattizia di una condizione sospensiva impropria, il cui mancato avveramento poteva essere dedotto anche dal contraente privato).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1987 numero 3559 (05/08/1987)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti