Cass. civile del 1987 numero 2665 (14/03/1987)


In mancanza di una norma di legge che stabilisca in che modo deve essere identificato o reso identificabile l'oggetto del contratto, ogni mezzo, ferma restando l'esigenza di requisiti formali, é a ciò idoneo, purché‚ sia atto a realizzare un risultato che non lasci possibilità di equivoci, e non è escluso che l'identificazione possa avvenire mediante elementi acquisiti aliunde, con riferimento ad altri atti e documenti collegati a quello oggetto di valutazione, ovvero con i criteri che il contratto stesso e la pratica delle cose possono suggerire.

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