Cass. civile del 1987 numero 2381 (06/03/1987)


Nel caso di fusione (o incorporazione) di società, la nascita del nuovo ente - con la conseguente estinzione delle società fuse (o di quella incorporata) e l'attuazione, a favore della nuova persona giuridica, di una successione universale analoga a quella mortis causa - non si produce prima dell'adempimento delle formalitá pubblicitarie (concernenti il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione) previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2504, Codice civile, le quali hanno funzione costitutiva.

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