Cass. civile del 1987 numero 2198 (02/03/1987)


In tema di limitazione di responsabilità degli eredi per i debiti del de cuius, grava sugli eredi stessi l'onere di provare di aver accettato eredità con il beneficio d'inventario al fine di limitare la loro responsabilità patrimoniale intra vires hereditatis, mentre grava sui creditori l'onere di provare la decadenza dal beneficio suddetto ovvero la ricorrenza di un'accettazione pura e semplice eredità, che é presunta ex lege nel caso del chiamato che, trovandosi nel possesso di beni ereditari, non provveda tempestivamente a redigere l'inventario.In tema di accettazione eredità con beneficio d'inventario, la decadenza da questa ultimo può essere oggetto di accertamento incidentale ex art. 34, Codice di procedura civile (e quindi senza autorità di giudicato) nel giudizio in cui il creditore del de cuius agisca nei confronti dell'erede per l'integrale soddisfacimento della propria pretesa creditoria e questa ultimo eccepisca la limitazione della sua responsabilità patrimoniale intra vires hereditatis allegando l'accettazione eredità con beneficio d'inventario.

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