Cass. civile del 1987 numero 1817 (20/02/1987)


La richiesta della giustificazione dei poteri del rappresentante, prevista dall'art. 1393, codice civile, costituisce per il terzo contraente una facoltà e non un onere sicché‚ il non aver fatto uso di tale facoltà non é di per sé sufficiente a costituire in colpa il terzo stesso ai sensi dell'art. 1398, codice civile.

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