Cass. civile del 1986 numero 6491 (06/11/1986)


Ai sensi dell'art. 1483, Codice civile, la garanzia per evizione - che sanziona l'inadempimento, da parte del venditore, dell'obbligazione di cui all'art. 1476 n. 2, Codice civile - impone al venditore medesimo di risarcire il danno nei limiti del cosiddetto interesse negativo, costituito dalla restituzione del prezzo e dal rimborso delle spese della vendita, salvo che si accerti avere l'alienante agito con dolo o colpa, nel qual caso l'acquirente ha invece diritto al risarcimento integrale del danno.

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