Cass. civile del 1986 numero 5950 (11/10/1986)


Il patto d'opzione, disciplinato dall'art. 1331, Codice civile, il quale ha in comune con il cosiddetto contratto preliminare unilaterale l'assunzione dell'obbligazione da parte di un solo contraente, si distingue per l'eventuale successivo iter della vicenda negoziale, in quanto, a differenza di detto preliminare unilaterale, che é contratto perfetto ed autonomo rispetto al contratto definitivo, l'opzione medesima configura elemento di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto irrevocabilità della proposta e poi dall'accettazione del promissario, che, saldandosi con la prima, perfeziona il contratto (sempreché‚ venga espressa nella forma prescritta per il contratto stesso e, quindi, nel caso di trasferimento immobiliare, per iscritto).

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