Cass. civile del 1986 numero 4833 (28/07/1986)


Il principio del concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in relazione a un evento dannoso che, unico nella sua genesi soggettiva e risalente allo stesso comportamento del suo autore, leda, oltre ai diritti acquisiti dalla parte in base al contratto, anche i diritti assoluti della medesima, é operante pure in tema di responsabilità per i vizi della cosa venduta, giacché‚ il secondo comma dell'art. 1494, Codice civile non riguarda qualsiasi danno giuridicamente rilevante causato dai vizi della cosa, ma si riferisce alla sola lesione degli interessi connessi con il vincolo negoziale e con esclusione, quindi, del pregiudizio arrecato agli interessi del compratore che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti.

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