Cass. civile del 1986 numero 1770 (15/03/1986)


Il principio della letteralità, in materia di diritti di credito cosiddetti cartolari - per cui, a tutela dei terzi giratari di buona fede, l'estensione, il contenuto, le modalità di esercizio ed ogni altro elemento principale od accessorio del diritto stesso devono risultare dalla lettera del titolo (con prevalenza, in caso di divergenza, della volontà dichiarata su quella reale) - non viene in applicazione di fronte a mere lacune od imprecisioni del titolo che possano essere colmate o risolte utilizzando gli elementi cartolari e senza necessitá di ricorso a documenti ulteriori.(Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto la validità di un titolo bancario, recante la sigla pag., perché‚ leggibile, nel contesto, come inequivoca abbreviazione dell'espressione pagherò. La Corte suprema ha confermato la detta decisione enunciando l'esposto principio).

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