Cass. civile del 1986 numero 102 (11/01/1986)


La condizione sospensiva, apposta a una disposizione testamentaria, di contrarre matrimonio con persona appartenente alla stessa classe sociale dell'istituito, é lecita, e, quindi, perfettamente valida ed efficace, in quanto lascia al beneficiario un ampio margine di scelta e di libera autodeterminazione e non importa alcuna limitazione psichica intollerabile, come tale contraria all'ordine pubblico. Né detta condizione contrasta con gli art. 3 e 29 della Costituzione, perché‚ di tali norme, quella dell'art. 29, la quale stabilisce che il matrimonio è fondato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ha esclusivo riguardo alla posizione dei medesimi nell'ambito della famiglia, mentre l'art. 3, il quale sancisce il principio dell'eguaglianza, tende a una finalità (compenetrazione delle classi sociali) estranea alla questione dei limiti di validità della condizione testamentaria.

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