Cass. civile del 1985 numero 5394 (06/11/1985)


La trasformazione di una società in accomandita semplice in società di capitali, ove i creditori sociali non abbiano dato il consenso, non libera i soci accomandatari dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori (art. 2499, c. c.), ne consegue che il fallimento della nuova società produce il fallimento dei soci già accomandatari, ove le obbligazioni determinative dello stato d'insolvenza risalgano ad epoca anteriore alla trasformazione.

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