Cass. civile del 1985 numero 4382 (05/08/1985)


L'azione di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta, concessa al compratore dall'art. 1494, Codice civile, va tenuta distinta dalle azioni di garanzia di cui al precedente art. 1492 e, pur essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto che con quella di riduzione del prezzo, può essere esercitata anche da sola, sul presupposto che sussistano i requisiti della garanzia per vizi e che sussista, inoltre, la colpa del venditore la quale invece esula dalla garanzia vera e propria.

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