Cass. civile del 1985 numero 4121 (11/07/1985)


Con riguardo alla promessa di pagamento, ivi inclusa quella contenuta in un titolo cambiario che venga utilizzato quale prova documentale del credito, la situazione di vantaggio accordata al promissario dall'art. 1988, Codice civile, con la dispensa dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale (da presumersi iuris tantum), può essere oggetto di rinuncia da parte del promissario medesimo, non solo esplicita, ma anche implicita, come si verifica nel caso in cui egli indichi il rapporto sottostante offrendosi di darne la prova, con la conseguenza che, in tale ipotesi, trovano applicazione i normali principi sull'onere della prova, non operandone l'inversione contemplata dal citato art. 1988, Codice civile.

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