Cass. civile del 1985 numero 3735 (21/06/1985)
Le limitazioni alla disponibilità del bene oggetto di donazione, eredità o legato, che vengano imposte dal donante o dal testatore, non incidono sulla natura sostanziale dell'atto di liberalità, e configurano mero onere o modus con esso compatibile, qualora, pur traducendosi in una riduzione o perdita utilità economica ricevuta dal donatario, erede o legatario, svolgano per il medesimo donante o testatore una funzione soltanto accessoria, in quanto siano rivolte a perseguire una finalità aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella principale di beneficiare l'onerato con la diretta attribuzione in suo favore del predetto bene.