Cass. civile del 1985 numero 150 (19/01/1985)


Nella clausola si sine liberis decesserit, apposta a un testamento, non si ha una duplice e successiva istituzione, come nel fedecommesso, bensì una istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse mai stato chiamato. Tuttavia, tale clausola é valida solo quando ha tutti i caratteri di una vera e propria condizione risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre essa é nulla quando viene impiegata per mascherare una sostituzione fidecommissaria vietata dalla legge.

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