Cass. civile del 1984 numero 5828 (16/11/1984)


La norma dell'art. 1392, secondo cui la procura non ha effetto se non é conferita con la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, deve essere logicamente interpretata, in aderenza alla lettera della legge, in modo restrittivo, nel senso che é riferibile soltanto ai negozi per i quali la legge prescrive ad substantiam o ad probationem una particolare forma e non anche all'ipotesi in cui sono state le parti ad adottare la specialità della forma per un negozio che la legge assoggetta invece a minore formalismo; pertanto, l'esistenza del potere di rappresentanza, quando non sia richiesta la forma scritta, può dedursi anche da fatti univoci e concludenti.

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