Cass. civile del 1984 numero 4752 (04/09/1984)


Nell'ipotesi di fallimento di una società di capitali derivante dalla trasformazione di una società in nome collettivo, per i debiti sociali anteriori alla trasformazione, la responsabilità illimitata dei soci, ove di essi non sia stato dichiarato il fallimento ai sensi dell'art. 147 l. fall., continua a rimanere di carattere sussidiario a norma dell'art. 2304 c. c., nel senso che il creditore non può agire immediatamente sui beni personali dei soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, o se almeno non risulti dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per il soddisfacimento del credito, ed a tal fine non basta allegare il solo fatto dell'intervenuto fallimento della società, dovendo invece il creditore dare la prova di non potersi soddisfare, ed in quale misura, sui beni della società mediante la procedura concorsuale.

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