Cass. civile del 1984 numero 4738 (31/08/1984)


La fideiussione, genericamente prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni del debitore principale, ivi comprese quelle future ed eventuali non ancora venute ad esistenza al momento del rilascio della garanzia, non può ritenersi affetta da nullità, per difetto del requisito della determinabilitá del suo oggetto, tenuto conto che nel negozio fideiussorio, non presupponente l’attualità dei debiti garantiti, il suddetto requisito resta soddisfatto dalla predisposizione di criteri che rendano individuabili i debiti garantiti, come quello del riferimento agli obblighi derivanti da operazioni incluse nell'ambito dell’attività bancaria del creditore garantito.

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