Cass. civile del 1984 numero 3965 (06/07/1984)


L'art. 1350, n. 5, codice civile, nel prescrivere la forma scritta per gli atti di rinunzia ad un diritto reale immobiliare si riferisce ai casi in cui il diritto stesso costituisca l'oggetto diretto ed immediato della rinuncia e non anche a quelli in cui la rinuncia abbia soltanto ripercussioni nella sfera della titolarità di diritti reali immobiliari, senza incidere direttamente su questi. Pertanto, anche in ipotesi di contratti traslativi di diritti reali immobiliari, la rinunzia alla condizione pattuita nell'interesse esclusivo di uno dei contraenti può avvenire sia prima che dopo l'avveramento della condizione senza alcun vincolo di forma, in quanto in tale ipotesi il soggetto interessato compie un atto dispositivo che ha ad oggetto operatività in suo favore della clausola contenente la condizione, ed anche in modo tacito, purché risulti da un comportamento concludente ed incompatibile con la volontá di esercitare il diritto ad avvalersi della condizione.

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