Cass. civile del 1984 numero 2359 (12/04/1984)


Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone non ha la qualità di imprenditore commerciale, poiché anche in tali società, che sono prive di personalità giuridica, la titolarità dell'impresa spetta non ai singoli soci, ma alla società, quale centro unitario di imputazione degli atti e delle attività compiuti dagli amministratori; ne deriva che le norme degli art. 147 e 184 l. fall. che prevedono l'estensione del fallimento e del concordato preventivo al socio illimitatamente responsabile, indipendentemente dalla sua qualità di imprenditore commerciale, si pongono come eccezioni al principio generale, espresso dall'art. 1 stessa legge, dell'assoggettamento alle procedure concorsuali degli imprenditori che esercitano una attività commerciale, con la conseguenza che, non essendo le suddette norme suscettibili di applicazione analogica, e mancando ogni riferimento al socio in tema di procedura per amministrazione controllata, non può ritenersi consentita l'estensione di questa procedura anche al socio.

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