Cass. civile del 1983 numero 812 (28/01/1983)


La natura di legato di una disposizione testamentaria non é esclusa per il fatto che esso sia gravato di un onere che assorba per intero il valore dei beni legati, poiché‚ l'unico limite previsto dalla legge é riferito alla responsabilità del legatario, il quale é tenuto ad eseguirlo solo nei limiti del valore della cosa legata (art. 671, Codice civile). Pertanto, anche se la disposizione testamentaria imponga all'onerato l'obbligo di destinare l'intera somma legata all' erezione di una fondazione avente gli scopi indicati dal testamento, essa comporta sempre un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale, perciò, é il solo avente causa del de cuius, mentre la fondazione da costituire, pur essendole attribuita l'intera somma legata, é semplicemente destinataria di una liberalità indiretta, che consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato ed é, quindi, avente causa di quest' ultimo e non del testatore.

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