Cass. civile del 1983 numero 6612 (08/11/1983)


Il fenomeno della fusione o incorporazione di società realizza una successione universale, corrispondente alla successione universale mortis causa, e postula la sussistenza di un soggetto risultante o incorporante, che rappresenta il nuovo centro d'imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle società preesistenti, salva l'opposizione dei creditori sociali a norma dell'art. 2503 c. c., e con l'ulteriore conseguenza che ogni atto di natura sostanziale o processuale deve essere indirizzato al nuovo ente, che è l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti definitivamente estinti per effetto della fusione o incorporazione.

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