Cass. civile del 1983 numero 5625 (17/09/1983)


Qualora una banca, in relazione alla messa in liquidazione coatta amministrativa di altro istituto bancario, rivolga ai creditori di quest' ultimo una promessa di soddisfacimento delle loro ragioni, nel concorso di determinate circostanze, mediante comunicato a mezzo stampa, la ricorrenza di una promessa al pubblico, vincolante ai sensi dell'art. 1989, Codice civile, prescinde da atti od interventi del commissario liquidatore in ordine al riscontro di dette circostanze, ove ci non sia espressamente previsto in quel comunicato, e prescinde altresì dal fatto che la promessa medesima abbia direttamente ad oggetto il pagamento del debito, ovvero contempli altri strumenti negoziali satisfattori (come la cessione del credito o l'espromissione del debito), tenuto conto che la promessa al pubblico, secondo la citata norma, può riguardare qualunque prestazione a carattere patrimoniale e, quindi, anche l'impegno a stipulare un contratto.

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