Cass. civile del 1983 numero 39311 (08/06/1983)


Nell'indagine diretta ad individuare la natura preliminare o definitiva di un contratto di vendita occorre ricercare l'effettiva volontá dei contraenti, per accertare se essa sia stata rivolta direttamente al trasferimento della proprietà ovvero a dar vita ad un rapporto obbligatorio che le impegna ad un' ulteriore manifestazione di volontá che operi l'effetto traslativo, tenendo presente che, al predetto fine, non sono decisive, anche se non irrilevanti, le espressioni letterali usate dalle parti, specie quando lo scritto sia stilato da persone non esperte del diritto, che spesso adoperano le denominazioni contratto e compromesso non in funzione del contenuto dell'atto ma della solennità della sua forma, né la previsione della riproduzione in atto pubblico della scrittura privata, che può essere stata considerata in funzione della trascrizione e non del trasferimento, e neppure, d'altra parte, la stessa tradizione del bene ed il pagamento del prezzo, quando vi sia ragione di ritenere che essi non siano atti esaustivi delle reciproche controprestazioni, ma di esecuzione anticipata di futura vendita. Il suddetto accertamento si risolve in una quaestio facti, che si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici.

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