Cass. civile del 1983 numero 1676 (07/03/1983)


La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontá (animus novandi) e dal comune interesse (causa novandi) delle parti di sostituire ad un'obbligazione originaria (che si estingue) una obbligazione nuova (che si costituisce), e, quindi, ne sono elementi essenziali l'animus novandi, che, rispecchiando lo specifico intento negoziale dei contraenti, deve essere in concreto provato, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.

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