Cass. civile del 1982 numero 6048 (13/11/1982)


La fusione di società comporta una successione universale del soggetto risultante dall'operazione (o incorporante) nei rapporti giuridici che facevano capo ai soggetti fusi o incorporati con la conseguenza che tale successore qualora intenda impugnare per cassazione la pronuncia emessa nei confronti di una delle società oggetto della fusione, deve produrre i documenti atti a comprovare il rapporto successorio, cioè quella fusione, sotto pena di inammissibilità del ricorso, da dichiararsi anche d'ufficio, per difetto di prova sulla legittimazione all'impugnazione, in quanto l'identificazione dei soggetti del processo è questione di ordine pubblico che, interessando la legittimità del contraddittorio e la costituzione del rapporto processuale, è preliminare ad ogni altra.

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