Cass. civile del 1982 numero 6005 (12/11/1982)


L'eventuale trascrizione del patto di prelazione nulla aggiunge alla sua ordinaria efficacia, che é puramente obbligatoria, e non può quindi rendere opponibile al terzo acquirente il mero diritto di credito ad ottenere la preferenza nell’eventualità di una compravendita, che il promissario vanta contro lo stipulante.

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