Cass. civile del 1982 numero 5270 (12/10/1982)


La violazione di una norma imperativa non dá luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché‚ l'art. 1418, primo comma, codice civile, con l'inciso salvo che la legge disponga diversamente, impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia del pari consentito la validità del negozio, predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti dalla norma. Pertanto, la vendita di un fondo, compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli art. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non é viziata di nullità, né ai sensi dell'art. 1418 né ai sensi dell'art. 1344, codice civile, comportando quella violazione non invalidità della vendita bensì l'eventuale esercizio del diritto di riscatto del fondo da parte degli aventi titolo alla prelazione, e ci anche se i contraenti abbiano convenuto che la riproduzione del contratto in atto pubblico e la trascrizione di questa ultimo debbano avvenire dopo la scadenza del decennio dal precedente acquisto fatto dall'alienante con i benefici fiscali relativi alla formazione e allo sviluppo della proprietà contadina, non derivandone effetti diversamente incidenti che sulla decadenza dei detti benefici.

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