Cass. civile del 1982 numero 4361 (30/07/1982)


La dichiarazione di ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza poteri, ad eccezione del caso in cui per il contratto da ratificare sia richiesto l'atto scritto ad substantiam, non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera espressa, ma può risultare per facta concludentia, e cioè attraverso un comportamento del dominus negotii da cui sia chiaramente desumibile l'approvazione dell'operato di chi abbia assunto iniziative a nome di lui, pur in assenza dei relativi poteri rappresentativi.Tuttavia, quando per il contratto da ratificare sia richiesto come per la transazione, lo scritto ad probationem (art. 1967, codice civile), la relativa ratifica esige a questo effetto la medesima forma (art. 1399, primo comma) con la conseguenza che, pur potendo essere validamente manifestata per facta concludentia, tali fatti devono risultare da atti scritti, ai quali soltanto rimane, quindi, ristretta l'utilizzazione probatoria.

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