Cass. civile del 1982 numero 3027 (15/05/1982)


La caparra confirmatoria e la caparra penitenziale si differenziano tra loro, in quanto: la prima costituisce una norma di liquidazione convenzionale del danno, pattuita dai contraenti anteriormente all'eventuale inadempimento, che lascia peraltro libera la parte non inadempiente di pretendere l'esecuzione o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni, secondo i principi generali (anziché‚ ritenere la caparra ricevuta o pretendere il doppio di quella data); la seconda costituisce invece il corrispettivo del diritto di recesso, convenzionalmente stabilito, nell'ipotesi in cui le parti abbiano inteso riservarsi il diritto di recedere dal contratto, con conseguente possibilità di sciogliere il contratto stesso per effetto della dichiarazione unilaterale recettizia del recedente ed il solo obbligo del medesimo di soggiacere alla perdita della caparra data o di restituire il doppio di quella ricevuta, senza che l'altra parte possa pretendere altro. Ne consegue che la caparra ha normalmente carattere confirmatorio, salvo che non risulti dall'accertamento della volontá contrattuale, affidato alla valutazione insindacabile del giudice di merito, che le parti abbiano voluto riservarsi convenzionalmente, mediante essa, il diritto di recedere dal contratto.

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