Cass. civile del 1982 numero 2628 (27/04/1982)


La convivenza more uxorio - pur non determinando alcun obbligo di coabitazione, né di mantenimento e di assistenza - da luogo ad uno stato di fatto avente indubbio carattere di stabilità, onde l'immobile ove essa si svolge costituisce l'abitazione duratura dei conviventi. Pertanto, non é invocabile l'esigenza di disporre anche di un altro alloggio, a norma dell'art. 4 della legge 23-5-1950, n. 253, con il pretesto della precarietà della sistemazione abitativa attuale in quanto subordinata al volere dell'ospitante, salva la prova della volontá seria e non pretestuosa di trasferirsi altrove e cosi di interrompere la pregressa convivenza ed i correlativi obblighi.

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