Cass. civile del 1982 numero 134 (12/01/1982)


Nel comitato delle obbligazioni assunte rispondono personalmente ed illimitatamente tutti i componenti, senza distinzione tra chi ha agito e chi non ha agito, in concreto, per conto del comitato medesimo, e senza che abbia rilevanza la veste particolare di chi ha posto in essere attività. Ci anche se le obbligazioni traggono la loro fonte da fatti illeciti connessi all'esercizio di attività posta in essere per il comitato, non rinvenendosi una limitazione di tale responsabilità alle sole obbligazioni negoziali né alla lettera né alla ratio della disposizione di cui all'art. 41 Codice civile.

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