Cass. civile del 1981 numero 891 (13/02/1981)


In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola che preveda che il promissario acquirente acquisti per sé o per persona da nominare può comportare la configurabilità sia di una cessione del contratto ai sensi degli art. 1406, Codice civile con il preventivo consenso del cessionario a norma dell'art. 1407 stesso codice, sia di un contratto per persona da nominare di cui all'art. 1401 Codice civile e ci sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo: tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontá delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto anche in correlazione alla funzione - invalsa nella prassi quotidiana degli affari - di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente verbale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore; in tale prospettiva, pertanto, la specifica clausola contrattuale può anche comportare la configurazione del contratto preliminare come contratto a favore del terzo mediante la facoltà di designazione concessa all'uopo al promissario, fino alla stipulazione del defintivo, e la posizione della persona, cui si riferisce tale facoltà di nomina, come destinatario della prestazione pattuita, consistente nella prestazione del consenso per la stipula del contratto definitivo, con la conseguente possibilità, nel giudizio promosso ex art. 2932, Codice civile per il promissario di chiedere l'attuazione del trasferimento in favore della persona nominata e per questa ultimo di intervenire nel giudizio per manifestare la propria accettazione ai sensi del comma 2 dell'art. 1411, Codice civile al fine di rendere possibile l'effetto traslativo - cui in definitiva mira il procedimento ex art. 2932, Codice civile - direttamente in suo favore.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1981 numero 891 (13/02/1981)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti